Capo III
Art. 32
32 / 76Rilievi plano-altimetrici di aree
In vigore dal 5 ott 1993
1. I rilievi finalizzati alla redazione di cartografia planoaltimetrica eseguiti con il metodo celerimetrico su terreni con pendenza massima 5%, liberi da alberi o altri ostacoli e comprendenti le fasi di studio preliminare ed acquisizione monografie dei punti stabiliti di riferimento e di orientamento esterno; di materializzazione dei punti di stazione, eventuale redazione di monografie; di rilievo planoaltimetrico per la determinazione dei punti di stazione e di dettaglio; di restituzione del rilievo con curve di livello; di eventuale calcolo delle aree sono così compensati:
a) in scala di riduzione 1:200, vertici 0,25/Ha fino a punti di dettaglio 8/Ha, tolleranza +/- 0,35 + 0,015 (radice di D): importo minimo per ettaro o frazione di ettaro in ragione di L. 350.000 (per rilievi su superfici inferiori ai 2 Ha il compenso può essere maggiorato fino al 50%);
b) in scala di rappresentazione 1:1000, vertici 0,3/Ha fino a punti di dettaglio 30/Ha, tolleranza +/- 0,24 + 0,015 (radice di D): importo minimo per ettaro in ragione di L. 600.000; per ogni decimo di vertice in più per ettaro, in ragione di L. 30.000; per ogni punto di dettaglio in più per ettaro, in ragione di L. 6.000;
c) in scala di rappresentazione 1:500, vertici 0,8/Ha fino a punti di dettaglio 70/Ha, tolleranza +/- 0,14 + 0,015 (radice di D): importo minimo per ettaro in ragione di L. 1.000.000; per ogni decimo di vertice in più per ettaro, in ragione di L. 50.000; per ogni punto di dettaglio in più per ettaro, in ragione di L. 10.000;
d) in scala di rappresentazione 1:200, vertici 3/Ha, fino a punti di dettaglio 200/Ha, tolleranza +/- 0,08 + 0,015 (radice di D): importo minimo per ettaro in ragione di L. 2.000.000; per ogni decimo di vertice in più per ettaro, in ragione di L. 80.000; per ogni punto di dettaglio in più per ettaro, in ragione di L. 16.000;
e) calcolo analitico delle aree degli appezzamenti rilevati: importo minimo per ettaro in ragione di L. 100.000; importo minimo per appezzamenti in ragione di L. 100.000.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-32