Art. 29 · Rilievi catastali
Capo III

Art. 29

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Rilievi catastali

In vigore dal 5 ott 1993
1. Introduzione in mappa di un fabbricato (tipo mappale) mediante rilievo con misure dirette appoggiate ai confini del lotto nel raggio di 50 metri: compenso minimo di L. 300.000 per ogni fabbricato. 2. Introduzione in mappa di un fabbricato (tipo mappale) mediante rilievo con misure indirette ed inserimento nel reticolo catastale (rilevazione a terra): per la prima stazione e fino a dieci punti battuti, compenso di L. 400.000, per ogni stazione in più L. 150.000, per ogni punto in più L. 30.000. 3. Redazione tipo mappale (oltre quanto sopra): compenso di L. 200.000. 4. Frazionamento di particelle catastali costituito da una linea retta mediante rilievo con squadro semplice con appoggio ai confini del lotto nel raggio di 50 metri: compenso di L. 400.000 per la prima particella (per ogni particella in più L. 80.000). 5. Rilievo con strumenti ottici o elettroottici con appoggio ai punti fiduciali indicati dall'ufficio tecnico erariale o con altri appoggi: per la prima stazione strumentale e fino ai primi dieci punti di dettaglio, compenso di L. 600.000 (per ogni stazione successiva L. 150.000 e per ogni punto di dettaglio oltre i primi dieci il compenso di L. 50.000). 6. Frazionamento di particelle catastali costituito da linea o linee spezzate: i compensi di cui al comma precedente sono maggiorati del 30%. 7. Redazione del tipo di frazionamento comprendente la restituzione grafica dei rilievi su scala adeguata, calcolo delle aree (totale e delle quote derivate), calcolo dei redditi delle nuove particelle originate dal frazionamento e la dimostrazione del frazionamento: per la prima particella derivata, compenso di L. 250.000 (per ogni particella successiva il compenso di L. 90.000).
Storico versioni

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Pro

urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-29