Capo III
Art. 27
27 / 76Prestazioni da valutare a misura
In vigore dal 5 ott 1993
1. Sono valutati di regola a misura gli onorari per:
a) rilievi topografici, misura e rilevamenti di terreni, di fabbricati e di fondi rustici in genere, di parchi e giardini, di boschi, di vivai e di altri immobili con destinazione connesse ad attività agricole e boschive;
b) piani particellari di esproprio;
c) consegna e riconsegna dei beni rustici, comunque connessi ad attività agricole e boschive nonché di scorte vive e morte, soprassuolo e frutti pendenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-27