Art. 27 · Prestazioni da valutare a misura
Capo III

Art. 27

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Prestazioni da valutare a misura

In vigore dal 5 ott 1993
1. Sono valutati di regola a misura gli onorari per: a) rilievi topografici, misura e rilevamenti di terreni, di fabbricati e di fondi rustici in genere, di parchi e giardini, di boschi, di vivai e di altri immobili con destinazione connesse ad attività agricole e boschive; b) piani particellari di esproprio; c) consegna e riconsegna dei beni rustici, comunque connessi ad attività agricole e boschive nonché di scorte vive e morte, soprassuolo e frutti pendenti.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-27