Art. 21 · Asseverazione e giuramenti
Capo I

Art. 21

21 / 76

Asseverazione e giuramenti

In vigore dal 5 ott 1993
1. Per gli elaborati seguiti da giuramento è dovuta una maggiorazione nella misura del 10% degli onorari con un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 300.000.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto.ministeriale:1993-05-15;372#art-21