Art. 9 · Unità organizzative responsabili della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale

Art. 9

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Unità organizzative responsabili della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale

In vigore dal 24 ago 1993
Unità organizzative responsabili della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale 1. Relativamente agli uffici centrali dell'Amministrazione dell'interno deve intendersi per unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale la divisione, per la trattazione degli affari di competenza del Dipartimento della pubblica sicurezza e delle Direzioni generali in conformità al decreto interministeriale 16 ottobre 1984 e successive modifiche e integrazioni e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1985 e successive modifiche, nonché il servizio sanitario, gli ispettorati, le ripartizioni ed i laboratori per la trattazione degli affari di competenza dei servizi della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi di cui alla tabella G del decreto ministeriale 2 agosto 1973 così come modificata dal decreto ministeriale 17 luglio 1982. 2. Relativamente agli uffici periferici dell'Amministrazione dell'interno devono intendersi per unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale i settori e l'ufficio di gabinetto del Prefetto per la trattazione degli affari indicati dall' del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, le divisioni e gli uffici per la trattazione degli affari indicati dal decreto ministeriale 16 marzo 1989 relativo alla organizzazione delle questure e dei commissariati di pubblica sicurezza, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e gli ispettorati regionali e interregionali nei limiti delle competenze tecniche agli stessi attribuite nel singolo tipo di procedimento.
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