Art. 1
1 / 13Ambito di applicazione
In vigore dal 24 ago 1993
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visti gli della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1992;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 5006/M/8 del 1° febbraio 1993;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi, ove non siano già disciplinati dalla legge, attribuiti alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio.
2. Gli anzidetti procedimenti si concludono con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle allegate tabelle A e B, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e concernenti, rispettivamente, i procedimenti imputabili agli uffici centrali ovvero a quelli periferici.
3. I procedimenti non elencati, con i relativi termini di conclusione, nelle tabelle allegate al presente regolamento si concludono nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine indicato dall', comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto.ministeriale:1993-02-02;284#art-1