Art. 3
3 / 4Investimenti ammissibili
In vigore dal 14 apr 1992
1. Gli investimenti possono essere effettuati mediante acquisizione o realizzazione diretta da parte dell'impresa dei beni di cui all'art. 5 della legge n. 317/1991. In quest'ultimo caso gli investimenti possono essere realizzati, ad eccezione di quelli indicati alla lettera e) dell'allegato 2, tramite forniture e componenti, anche se singolarmente non rientranti nelle tipologie in- dicate nell'allegato medesimo ma costituenti, una volta assemblate, sistemi, macchinari, apparecchiature e comunque beni aventi i requisiti di legge. Tutti i beni acquisiti devono essere di nuova fabbricazione. Il costo agevolabile degli investimenti è costituito dal valore complessivo delle spese fatturate e da una quota non superiore al 10 per cento dei costi dei materiali prelevati dal magazzino aziendale e del personale utilizzato per la realizzazione dei sistemi, dei macchinari e delle apparecchiature oggetto della dichiarazione o della domanda di contributo di cui all'allegato 1, sostenuti a decorrere dal 25 ottobre 1991.
2. Il costo dei beni fatturati in valuta estera deve essere determinato sulla base del tasso di cambio indicato nella dichiarazione di importazione.
3. Gli investimenti si intendono effettuati ove:
a) i beni siano stati tutti consegnati ovvero completamente realizzati;
b) il relativo costo agevolabile sia stato interamente fatturato all'impresa acquirente, ovvero alla società di locazione finanziaria, nel caso di acqusizione mediante locazione finanziaria, fatta salva la quota del 10 per cento di cui al comma 1;
c) l'impresa richiedente abbia effettuato pagamenti, corrisposto canoni o rate, pari ad almeno il 30% del costo agevolabile del totale dei beni oggetto della fatturazione.
4. I costi per i corsi di formazione sono ammessi al credito di imposta o al contributo in conto capitale se i relativi contratti sono stati stipulati a decorrere dal 25 ottobre 1991.
5. Ai fini della fruizione dell'agevolazione, sono considerati ininfluenti:
a) le date degli ordini, dei contratti e delle bolle di consegna eventualmente antecedenti al 25 ottobre 1991;
b) il numero dei sistemi, macchinari, apparecchiature o comunque dei beni indicati nella dichiarazione o domanda di contributo di cui all'allegato 1, ammissibili ad agevolazione ai sensi del presente decreto;
c) il numero dei fornitori o dei produttori dei beni.
6. Sono esclusi dalle agevolazioni:
a) i beni consegnati ad imprese diverse dall'impresa richiedente, ovvero installati in unità locali diverse da quelle indicate nella dichiarazione o nella domanda di contributo di cui all'allegato 1;
b) gli investimenti fatturati, anche parzialmente, anteriormente al 25 ottobre 1991;
c) gli investimenti non fatturati, fatta salva la quota del 10% di cui al comma 1;
d) gli investimenti oggetto di autofatturazione;
e) le imposte, le spese notarili, gli interessi passivi e tutti gli oneri accessori, ivi compresi il trasporto e l'imballaggio. Sono altresì esclusi dalle agevolazioni il montaggio ed il collaudo, ove non fatturati, nonché le opere murarie comunque connesse agli investimenti;
f) il materiale di consumo e gli accessori non indispensabili al funzionamento del sistema o delle apparecchiature;
g) gli investimenti per i quali siano state richieste o concesse altre agevolazioni previste dalla legge n. 317/1991, da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano ovvero da azioni comunitarie cofinanziate, fatti salvi i benefici finanziari disposti direttamente con atti delle Comunità europee.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto.ministeriale:1992-03-03;247#art-3