Art. 2 · Disposizioni per la fruizione del contributo in conto capitale

Art. 2

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Disposizioni per la fruizione del contributo in conto capitale

In vigore dal 14 apr 1992
1. La conessione del contributo in conto capitale a fronte di investimenti effettuati ai sensi del terzo comma dell' determina la contestuale erogazione dell'agevolazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mediante emanazione del relativo ordinativo di pagamento e successivo accreditamento sul conto corrente bancario indicato dall'impresa beneficiaria. 2. La concessione del contributo in conto capitale a fronte di investimenti totalmente o parzialmente da effettuare determina l'impegno da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del relativo ammontare. 3. Gli investimenti devono essere effettuati entro 360 giorni a decorrere dalla comunicazione di concessione del contributo. Qualora entro detto termine perentorio gli investimenti siano stati effettuati solo in parte, il contributo potrà essere erogato in relazione ai beni realmente consegnati o realizzati purchè conformi alle tipologie di cui all'allegato 2. In tal caso le condizioni stabilite dall' si applicano con riferimento a detti beni. Le somme impegnate ma non erogate per mancata o parziale effettuazione degli investimenti affluiscono nuovamente nella disponibilità generale dei fondi previsti dal comma 2 dell'art. 6 della legge n. 317/1991. 4. Ove gli investimenti siano effettuati, ai sensi dell', entro detto termine perentorio, l'impresa beneficiaria, ai fini dell'erogazione del contributo, trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: a) una domanda di erogazione redatta sull'apposito modulo predisposto per la lettura ottica e conforme allo schema di cui all'allegato 7, che fa parte integrante del presente decreto, sottoscritta dal legale rappresentante. Detto modulo è disponibile presso l'Associazione bancaria italiana, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'Associazione istituti regionali di mediocredito - Assireme, l'Associazione italiana leasing - Assilea, l'Istituto centrale per il credito a medio termine - Mediocredito centrale, la Cassa per il credito alle imprese artigiane - Artigiancassa, gli istituti di credito, le società di locazione finanziaria, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di ciascuna provincia e, d'intesa con queste ultime, le associazioni imprenditoriali. Il modulo predetto è obbligatorio. Le domande redatte su moduli diversi o non originali saranno considerate nulle e rinviate al mittente. La domanda deve essere corredata da una certificazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale. In mancanza del collegio sindacale, la certificazione può essere rilasciata da un revisore dei conti ovvero da un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali; b) una perizia giurata, asseverata, redatta in conformità allo schema di cui all'allegato 1/C, sottoscritta da un ingegnere o da un perito industriale iscritto nel rispettivo albo professionale; c) certificazione o autocertificazione "antimafia" ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Gli investimenti oggetto della domanda di erogazione di cui all'allegato 7 devono essere quelli per i quali è stato concesso il contributo in conto capitale. In tal caso la perizia giurata non deve essere collegata alla domanda di erogazione. In caso di variazioni, i beni oggetto della domanda di erogazione devono essere funzionalmente equivalenti a quelli oggetto della concessione. Tale equivalenza è attestata dalla perizia giurata asseverata allegata a detta domanda di erogazione. 6. Eventuali variazioni del costo complessivo dei beni oggetto dell'agevolazione sono considerate prive di efficacia, ai fini dell'erogazione dei contributi, in caso di aumento, mentre sono con- siderate valide in caso di diminuzione. 7. I documenti di cui al comma 4 devono essere trasmessi al Ministero entro 420 giorni a decorrere dalla data della comunicazione ministeriale di concessione di cui al comma 6 dell', mediante raccomandata con avviso di ricevimento. È escluso ogni altro mezzo di trasmissione. Le domande trasmesse con mezzi diversi da quello stabilito o successivamente a detto termine perentorio saranno restituite al mittente. Il Ministero, ricevuta detta documentazione, verificata la corrispondenza della documentazione di cui al comma 4 agli schemi di cui all'allegato 7 del presente decreto e tenuto conto della certificazione "antimafia", rende nota, entro quindici giorni dalla ricezione della domanda, l'avvenuta erogazione del contributo con apposita comunicazione all'impresa beneficiaria ed all'istituto od ente prescelto per il controllo dall'impresa medesima all'atto dell'invio della domanda di concessione. L'impresa, a seguito della comunicazione di erogazione, si atterrà alle disposizioni di cui al comma 7 dell'.
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urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto.ministeriale:1992-03-03;247#art-2