Art. 1 · Procedura per la concessione delle agevolazioni

Art. 1

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Procedura per la concessione delle agevolazioni

In vigore dal 14 apr 1992
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese; Visti gli articoli 6, 10 e 12 della predetta legge; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1992; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 1992; Di concerto con il Ministro delle finanze quanto alle modalità di attuazione delle disposizioni sulla concessione del credito d'imposta; ADOTTA il seguente regolamento: . Procedura per la concessione delle agevolazioni 1) Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 6 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, l'impresa interessata trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: a) una dichiarazione per la concessione del credito d'imposta, ovvero una domanda di concessione del contributo in conto capitale, redatta sull'apposito modulo predisposto per la lettura ottica e conforme allo schema di cui all'allegato 1/A, sottoscritta dal legale rappresentante. Detto modulo è disponibile presso l'Associazione bancaria italiana, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'Associazione istituti regionali di mediocredito - Assireme, l'Associazione italiana leasing - Assilea, l'Istituto centrale per il credito a medio termine - Mediocredito centrale, la Cassa per il credito alle imprese artigiane - Artigiancassa, gli istituti di credito, le società di locazione finanziaria, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di ciascuna provincia e, d'intesa con queste ultime, le associazioni imprenditoriali. Il modulo predetto è obbligatorio. Le dichiarazioni o le domande redatte su moduli diversi o non originali saranno considerate nulle e rinviate al mittente. La dichiarazione o la domanda di contributo devono essere corredate da una certificazione, rilasciata dal presidente del collegio sindacale redatta secondo lo schema di cui all'allegato 1/B. In mancanza del collegio sindacale, la certificazione può essere rilasciata da un revisore dei conti ovvero da un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti o a quello dei ragionieri e periti commerciali; b) una perizia giurata, asseverata, redatta in conformità allo schema di cui all'allegato 1/C, sottoscritta da un ingegnere o da un perito industriale iscritto nel rispettivo albo professionale, esterni alla struttura dell'impresa richiedente; c) certificazione o autocertificazione "antimafia" ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni. 2. La dichiarazione per la concessione del credito d'imposta può essere inviata esclusivamente per investimenti effettuati, anteriormente alla data della dichiarazione medesima, ai sensi del terzo comma dell'. 3. La domanda di contributo in conto capitale può essere inviata sia per gli investimenti effettuati anteriormente alla data della domanda medesima, ai sensi del terzo comma dell', sia per gli investimenti parzialmente o totalmente da effettuare. 4. Non è consentita la richiesta del credito di imposta e del contributo in conto capitale per i medesimi investimenti, nè congiuntamente nè con dichiarazioni e domande distinte, fatto salvo quanto disposto dal comma 12. La dichiarazione o domanda di contributo può essere riferita ad una sola unità locale o stabilimento. 5. I documenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento e non anteriormente al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le dichiarazioni e le domande di contributo trasmesse anteriormente a detto termine o con mezzi diversi da quello stabilito saranno restituite al mittente. È escluso ogni altro mezzo di trasmissione. 6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, verificata la corrispondenza delle dichiarazioni per la concessione del credito d'imposta, delle domande di contributo, delle certificazioni e delle perizia giurate agli schemi di cui all'allegato 1 del presente decreto e tenuto conto della certificazione "antimafia", controllate le disponibilità finanziarie, ordina in appositi e distinti elenchi le dichiarazioni e le domande di contributo secondo la data del timbro postale di spedizione e, con cadenza quindicinale, comunica alle imprese interessate ed all'istituto od ente scelto dall'impresa per il controllo, l'avvenuta concessione dell'agevolazione, il cui ammontare è arrotondato alle mille lire inferiori. 7. L'impresa interessata, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione ministeriale di concessione del credito di imposta o di concessione e contestuale erogazione del contributo in conto capitale, invia mediante raccomandata con avviso di ricevimento, copia degli atti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 nonché la documentazione prevista dall'allegato 3 del presente decreto ad uno degli istituti od enti convenzionati col Ministero (allegato 6), prescelto dall'impresa medesima per i controlli di cui all' della legge n. 317/1991. In caso di investimenti non effettuati o effettuati parzialmente, anteriormente alla data della domanda di contributo, l'impresa trasmetterà la predetta documentazione entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione di erogazione del Ministero di cui al comma 7 dell'. Nessuna documentazione dovrà essere inviata agli istituti od enti convenzionati col Ministero al ricevimento della comunicazione di sola concessione del contributo in conto capitale. 8. Una quota non inferiore al 40 per cento degli stanziamenti di cui all'art. 6, secondo comma, della legge n. 317/1991 è riservata agli investimenti effettuati in unità locali ubicate nei territori meridionali di cui all' del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio sono riassegnate negli esercizi finanziari successivi in aumento delle corrispondenti autorizzazioni di spesa ovvero ripartite tra le stesse con le modalità previste dal comma 3 dell'art. 43 della legge n. 317/1991. 9. Una quota pari al 10 per cento degli stanziamenti di cui all'art. 6, secondo comma, della legge n. 317/1991, è riservata agli interventi previsti dall'art. 15 della legge medesima, per la partecipazione ad azioni comunitarie. 10. Qualora le disponibilità finanziarie dell'anno in cui sono pervenute le dichiarazioni e le domande di contributo non consentono la concessione integrale delle agevolazioni in favore delle dichiarazioni e delle domande di contributo aventi la stessa posizione nei rispettivi elenchi, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato applica una riduzione percentuale in eguale misura. Le residue quote di agevolazioni non fruite sono concesse a valere sui fondi stanziati per l'anno successivo, con criterio di priorità. 11. Le dichiarazioni e le domande di contributo pervenute al Ministero successivamente all'elenco delle dichiarazioni ed all'elenco delle domande di contributo per i quali è stata applicata detta riduzione percentuale sono ordinate secondo la data del timbro postale di spedizione. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica con cadenza quindicinale alle imprese l'avvenuto inserimento negli elenchi e la compatibilità con le disponibilità finanziarie ai fini della concessione. 12. Le imprese hanno facoltà di ritirare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le dichiarazioni o le domande di contributo inviate. Per i medesimi investimenti, le imprese possono presentare nuove dichiarazioni o domande successivamente alla ricezione dell'avviso di ricevimento. Le nuove dichiarazioni o domande sono inserite in nuovi elenchi secondo l'ordine delle date di trasmissione delle dichiarazioni o domande medesime. 13. Eventuali variazioni di quanto attestato con le dichiarazioni, le domande, le certificazioni, le perizie giurate di cui ai precedenti commi dovranno essere tempestivamente comunicate al Ministero e all'istituto od ente incaricato di effettuare i successivi controlli al quale dovrà essere altresì trasmessa idonea documentazione. 14. Sono motivo di esclusione degli elenchi cronologici di cui ai commi 6 e 10 predisposti per la concessione delle agevolazioni: a) la compilazione della dichiarazione o della domanda su modulo non originale; b) la mancata, erronea o anche parziale compilazione del modulo originale di dichiarazione o domanda di cui all'allegato 1/A; c) le modificazioni apportate al testo prestampato delle dichiarazioni contenute nel modulo originale di dichiarazione o domanda di cui all'allegato 1, escluse quelle previste dalle istruzioni riportate in calce; d) la mancata compilazione, la mancata firma o le modificazioni apportate al testo prestampato della certificazione in calce alla dichiarazione o domanda di cui all'allegato 1/B; e) la mancanza della perizia giurata di cui all'allegato 1/C, ovvero la non conformità della stessa allo schema; f) la mancanza della certificazione prefettizia (o dell'autocertificazione) "antimafia" prevista dalla legge n. 55/1990, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero la non conformità della stessa a quanto previsto dalle predette leggi; g) l'incompatibilità con i limiti stabiliti dalla legge n. 317/1991 dei requisiti dimensionali indicati ai seguenti punti della dichiarazione, o della domanda dell'allegato 1/A: A13 (numero dipendenti dell'impresa), A14 (capitale investito), A15 (appartenenza a gruppo imprenditoriale); h) l'indicazione di attività diverse da quelle di cui all', comma 3, della legge n. 317/1991, al punto A17 (codice attività) dell'allegato 1/A; i) l'indicazione di un costo totale inferiore a lit. 120.000.000 al punto B3 dell'allegato 1/A. 15. Non è motivo di esclusione la mancata indicazione dell'istituto o ente per il controllo di cui al punto B12 dell'allegato 1/A. In tale caso il controllo sarà affidato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al Mediocredito centrale o all'Artigiancassa. 16. Informazioni e chiarimenti sulla compilazione dei moduli e sull'attuazione del presente decreto potranno essere rilasciati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che predisporranno appositi sportelli informativi.
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urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto.ministeriale:1992-03-03;247#art-1