Art. 52 · Elezione del rappresentante del personale U.L.A. nel consiglio di amministrazione
Titolo VII

Art. 52

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Elezione del rappresentante del personale U.L.A. nel consiglio di amministrazione

In vigore dal 8 dic 1991
1. È eletto rappresentante del personale U.L.A. in seno al consiglio di amministrazione il candidato appartenente alla lista che nelle relative elezioni abbia ottenuto il maggior numero di voti e che nell'ambito della lista stessa abbia riportato più voti preferenziali. 2. È eletto rappresentante supplente il candidato che abbia riportato un numero di voti preferenziali immediatamente inferiore a quello conseguito dal rappresentante titolare. 3. A parità di voti tra due o più liste prevale quella contraddistinta dal numero cardinale più basso. 4. In caso di parità o di mancanza di voti preferenziali, prevale il candidato che nella lista occupa posizione di precedenza.
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urn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto.ministeriale:1991-07-31;368#art-52