Art. 5 · Sottocomitato elettorale per gli uffici dell'Amministrazione centrale P.T.
Titolo II

Art. 5

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Sottocomitato elettorale per gli uffici dell'Amministrazione centrale P.T.

In vigore dal 8 dic 1991
1. Presso l'Amministrazione centrale P.T. è istituito un apposito sottocomitato elettorale, cui è demandato il compito di attendere alle elezioni del personale degli uffici centrali, nominato con provvedimento del direttore generale e composta da: a) un direttore centrale, che lo presiede; b) quattro impiegati, appartenenti al personale P.T., in qualità di membri. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente a categoria non inferiore alla VI. 3. Il presidente del sottocomitato ne fissa le adunanze e impartisce disposizioni perché sia provveduto all'invio delle liste dei candidati alle elezioni degli organi collegiali centrali a tutti gli uffici dell'Amministrazione centrale per l'immediata affissione in apposito albo, nonché agli adempimenti di cui alle lettere d), e), ed f) del comma 3 dell'. 4. In caso di impedimento o di temporanea assenza del presidente, ne fa le veci il membro con qualifica più elevata.
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urn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto.ministeriale:1991-07-31;368#art-5