Capo IV
Art. 39
39 / 55Modalità di votazione del personale alle armi
In vigore dal 8 dic 1991
1. I sottocomitati elettorali danno notizia al personale alle armi, per il tramite dei comandi militari ai quali i dipendenti in parola sono in forza, delle prossime elezioni, specificando:
a) in quali giorni le elezioni hanno luogo;
b) per l'elezione dei rappresentanti di quali organi ciascuno di essi ha titolo a votare;
c) a quale seggio (indicando l'ubicazione) gli interessati sono stati assegnati.
2. Analogamente a quanto è stato stabilito per il personale distaccato, ai dipendenti alle armi sono rimborsate le spese di viaggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto.ministeriale:1991-07-31;368#art-39