Art. 39 · Modalità di votazione del personale alle armi
Capo IV

Art. 39

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Modalità di votazione del personale alle armi

In vigore dal 8 dic 1991
1. I sottocomitati elettorali danno notizia al personale alle armi, per il tramite dei comandi militari ai quali i dipendenti in parola sono in forza, delle prossime elezioni, specificando: a) in quali giorni le elezioni hanno luogo; b) per l'elezione dei rappresentanti di quali organi ciascuno di essi ha titolo a votare; c) a quale seggio (indicando l'ubicazione) gli interessati sono stati assegnati. 2. Analogamente a quanto è stato stabilito per il personale distaccato, ai dipendenti alle armi sono rimborsate le spese di viaggio.
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urn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto.ministeriale:1991-07-31;368#art-39