Art. 32 · Votazione dei componenti del seggio e dei rappresentanti di lista
Capo II

Art. 32

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Votazione dei componenti del seggio e dei rappresentanti di lista

In vigore dal 8 dic 1991
1. I componenti del seggio ed i rappresentanti di lista votano presso il seggio di cui fanno parte. Di regola, essi votano prima dell'apertura del seggio.
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urn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto.ministeriale:1991-07-31;368#art-32