Capo II
Art. 31
31 / 55Restituzione delle schede al seggio
In vigore dal 8 dic 1991
1. L'elettore, uscito dalla cabina, riconsegna le schede già piegate al presidente del seggio o allo scrutatore designato, il quale, in sua presenza, le introduce nell'urna.
2. Il presidente, o lo scrutatore da lui designato, infine, appone la propria firma nell'apposita colonna dell'elenco, a fianco del nome e della firma dell'elettore, restituendogli il documento di identificazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto.ministeriale:1991-07-31;368#art-31