Art. 30 · Modalità di espressione del voto e preferenze
Capo II

Art. 30

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Modalità di espressione del voto e preferenze

In vigore dal 8 dic 1991
1. Il voto è dato in modo diretto e segreto alla lista nel suo complesso: esso si esprime apponendo con la penna a sfera, nera o bleu, un segno di croce in testa alla lista prescelta. 2. Nell'ambito della lista votata l'elettore ha facoltà di esprimere la propria preferenza apponendo un segno di croce a fianco del nome del candidato prescelto. 3. La preferenza può essere data: a) per l'elezione nel consiglio di amministrazione a non più di due candidati del personale P.T., a un solo candidato del personale U.L.A. e parimenti a un solo candidato del personale telefonico; b) per l'elezione nelle commissioni consultive a non più di sei candidati (e cioè due candidati del personale da eleggere per le categorie VI, VII e VIII, con esclusione delle qualifiche direttive, due candidati del personale da eleggere per la categoria V e due candidati del personale da eleggere per le categorie II, III e IV); c) per l'elezione nelle commissioni degli uffici locali, a non più di sei candidati (e cioè due candidati del personale da eleggere per le categorie VI, VII e VIII, due candidati del personale da eleggere per la categoria V e due candidati del personale da eleggere per la categoria IV).
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urn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto.ministeriale:1991-07-31;368#art-30