Capo II
Art. 30
30 / 55Modalità di espressione del voto e preferenze
In vigore dal 8 dic 1991
1. Il voto è dato in modo diretto e segreto alla lista nel suo complesso: esso si esprime apponendo con la penna a sfera, nera o bleu, un segno di croce in testa alla lista prescelta.
2. Nell'ambito della lista votata l'elettore ha facoltà di esprimere la propria preferenza apponendo un segno di croce a fianco del nome del candidato prescelto.
3. La preferenza può essere data:
a) per l'elezione nel consiglio di amministrazione a non più di due candidati del personale P.T., a un solo candidato del personale U.L.A. e parimenti a un solo candidato del personale telefonico;
b) per l'elezione nelle commissioni consultive a non più di sei candidati (e cioè due candidati del personale da eleggere per le categorie VI, VII e VIII, con esclusione delle qualifiche direttive, due candidati del personale da eleggere per la categoria V e due candidati del personale da eleggere per le categorie II, III e IV);
c) per l'elezione nelle commissioni degli uffici locali, a non più di sei candidati (e cioè due candidati del personale da eleggere per le categorie VI, VII e VIII, due candidati del personale da eleggere per la categoria V e due candidati del personale da eleggere per la categoria IV).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto.ministeriale:1991-07-31;368#art-30