Art. 29 · Operazioni di voto
Capo II

Art. 29

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Operazioni di voto

In vigore dal 8 dic 1991
1. L'elettore, controllato che le schede risultino timbrate con il timbro del seggio e non presentino alcun segno, procede alla votazione nel modo previsto dall'. 2. Se un elettore riscontra che le schede consegnategli siano deteri- orate, ovvero che egli stesso le abbia deteriorate, può richiederne al presidente altrettante, restituendo le prime, le quali sono messe in un plico sigillato dopo che il presidente abbia scritto su ciascuna: "Scheda deteriorata", aggiungendo la sua firma. 3. Il presidente deve prelevare immediatamente dal plico delle schede residue altrettante schede, timbrarle con il timbro del seggio, risigillare i pieghi contenenti le schede non timbrate ed il timbro e far risultare a verbale l'operazione. 4. Gli elettori fisicamente impediti esercitano il voto con l'aiuto di un elettore del seggio volontariamente scelto. 5. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un impedito. Sull'elenco del seggio è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio accanto al nome dell'accompagnato e dell'accompagnatore. 6. L'impedimento deve risultare da apposito certificato medico, che va allegato al verbale.
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urn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto.ministeriale:1991-07-31;368#art-29