Art. 27 · Identificazione dell'elettore
Capo II

Art. 27

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Identificazione dell'elettore

In vigore dal 8 dic 1991
1. Il presidente del seggio, o chi ne fa le veci, accerta che il votante sia compreso nell'elenco degli elettori del seggio e ne controlla l'identità mediante esame di un documento di riconoscimento rilasciato da una pubblica amministrazione purchè munito di fotografia. 2. Ai fini della identificazione degli elettori sono validi anche i documenti scaduti. 3. In mancanza di idonei documenti di identificazione uno dei componenti del seggio che conosca personalmente l'elettore ne attesta, sotto la propria responsabilità, l'identità, apponendo la sua firma nell'apposito spazio dell'elenco. 4. Se nessuno dei componenti del seggio è in grado di attestare l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore che abbia già votato presso lo stesso seggio, purchè, sotto la propria responsabilità, ne attesti l'identità. 5. L'elettore che attesta l'identità deve apporre la propria firma accanto a quella dell'elettore da identificare.
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urn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto.ministeriale:1991-07-31;368#art-27