Titolo V
Art. 26
26 / 55Operazioni di apertura e chiusura dei seggi durante i giorni di votazione
In vigore dal 8 dic 1991
1. Immediatamente prima dell'apertura delle votazioni in ciascuno dei quattro giorni il presidente, fatta constatare l'integrità dei sigilli, provvede all'apertura dei pieghi contenenti, giusta l'indicazione apposta all'esterno dei medesimi, l'elenco degli elettori e le schede timbrate.
2. Al termine dell'orario di votazione di ciascun giorno, le urne nonché l'elenco e le schede timbrate, che devono essere di nuovo chiusi in distinti pieghi, sono sigillati e conservati con le modalità di cui all'.
3. Il mattino dei giorni successivi, prima di iniziare la votazione, i componenti del seggio elettorale verificano l'integrità dei sigilli.
4. Qualora fosse riscontrata la manomissione dei sigilli delle urne, tutte le schede contenute nelle urne stesse vengono estratte ed annullate, mediante apposita annotazione su ciascuna di esse firmata dal presidente, e la votazione viene proseguita per gli elettori che non hanno ancora votato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto.ministeriale:1991-07-31;368#art-26