Art. 10 · Propaganda elettorale
Titolo III

Art. 10

10 / 55

Propaganda elettorale

In vigore dal 8 dic 1991
1. I capi degli uffici centrali e periferici assegnano a ciascuna lista ammessa uno spazio o albo all'interno degli uffici stessi per l'affissione di scritti di propaganda elettorale. 2. L'assegnazione degli spazi o albi, che devono essere contigui e di uguali dimensioni e caratteristiche per tutte le liste, deve avvenire entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine per l'esame e l'ammissione delle liste. 3. Per ciascuna lista è consentito di tenere, durante l'orario di servizio, riunioni in appositi locali delle sedi centrali e periferiche per svolgere la propaganda elettorale. 4. La durata di tali riunioni non può superare per tutta la campagna elettorale e per ogni lista, due ore complessive per ogni singola direzione centrale o ufficio centrale equiparato e per ogni organo esterno periferico. Ogni altra forma di propaganda che comporti interruzione dell'attività lavorativa è vietata. 5. La richiesta per la riunione deve essere presentata dai rappresentanti di lista ai competenti sottocomitati elettorali entro il termine di cui al comma 2. 6. In mancanza di rappresentanti di lista la richiesta per la riunione, di cui al comma 5, può essere presentata dagli organi statutari delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista. 7. I sottocomitati elettorali stabiliscono il programma delle riunioni di propaganda, tenuto conto, per quanto possibile, della richiesta delle singole liste in relazione anche alle esigenze di servizio degli uffici; in ogni caso deve essere evitato che in uno stesso giorno e per un medesimo ufficio sia tenuta più di una riunione. Il programma delle riunioni va comunicato ai capi degli uffici interessati entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito nel comma 5. 8. Per la partecipazione alle riunioni predette, che devono considerarsi non comprese tra quelle previste dall' della legge 28 ottobre 1970, n. 775, compete la normale retribuzione. 9. Non è consentita alcuna forma di propaganda a partire dal secondo giorno antecedente a quello di inizio delle operazioni di votazione. 10. Ai candidati compresi nelle liste ammesse alle elezioni è concesso, a loro richiesta, congedo straordinario nella misura massima di trenta giorni se concorrono alla nomina in organi collegiali centrali e di dieci giorni se concorrono alla nomina in organi collegiali periferici, sulla base della disciplina degli e seguenti dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto.ministeriale:1991-07-31;368#art-10