Art. 6
6 / 7Esaurimento delle scorte
In vigore dal 24 gen 1993
1. A decorrere dalla data di pubblicazione delle classificazioni ed etichette nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è concesso un termine di mesi sei per l'utilizzazione in sede di produzione delle etichette e degli imballaggi conformi alla normativa previgente. È altresì fissato un termine di mesi ventiquattro, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, per lo smaltimento delle scorte, esistenti in sede di commercializzazione.
Note all'articolo
- Il Decreto 16 novembre 1992, n. 550 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 2 agosto 1990, n. 258, per lo smaltimento delle scorte esistenti negli esercizi di vendita alla data del 10 giugno 1992 di presidi sanitari etichettati ed imballati in conformita' alla normativa previgente, e' differito all'11 dicembre 1993."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto.ministeriale:1990-08-02;258#art-6