Art. 8 · Domande di aiuto

Art. 8

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Domande di aiuto

In vigore dal 14 mar 1990
1. Per ottenere la concessione del contributo di cui all', il beneficiario, oltre a sottoscrivere sotto la sua responsabilità l'impegno di cui all' del regolamento CEE della Commissione n. 1272/88, secondo lo schema allegato al presente decreto, deve compilare una domanda di aiuto in duplice copia conforme alle indicazione dell' dello stesso regolamento CEE ed ai modelli allegati al presente decreto, indirizzandone una al Ministero- Gabinetto del Ministro - Ufficio agroindustria e l'altra ai competenti uffici delle regioni o della provincia autonoma di Bolzano. 2. Il Ministero, le regioni e la provincia autonoma di Bolzano determineranno la data di scadenza annuale di presentazione delle domande di aiuto, per ciascun seminativo ritirato, nell'arco di tempo compreso tra le prime semine autunnali e le ultime primaverili. Per la campagna 1989/90 le domande devono essere presentate entro e non oltre la data del 31 marzo 1990. Per le successive campagne il termine sarà stabilito con altro provvedimento ministeriale e, comunque, in data non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Qualora le superfici ritirate dalla produzione siano inserite nell'avvicendamento colturale dell'azienda, il beneficiario è tenuto ad indicare le particelle che ogni anno sono messe o mantenute a riposo, presentando ai competenti uffici che hanno ricevuto inizialmente la domanda, il modello n. 3 allegato al presente decreto. Nella sezione a) dovranno essere indicate le nuove particelle da ritirare dalla produzione; nella sezione b) le particelle messe a riposo nella campagna precedente. Il citato modello n. 3 dovrà essere prodotto nuovamente entro la stessa data di scadenza di cui al precedente comma 2. Il caso di spedizione postale o per corriere fa fede la data di spedizione della documentazione. 4. Per ottenere la concessione degli aiuti di cui all', comma 4, il richiedente deve presentare una domanda in duplice copia, corredata del piano di imboschimento e dei modelli nn. 6 e 6-bis, allegati al presente decreto, indirizzando una delle copie al Ministero - Gabinetto del Ministro - Ufficio agroindustria e l'altra ai competenti uffici delle regioni o della provincia autonoma di Bolzano.
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urn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto.ministeriale:1990-02-08;35#art-8