Art. 7 · Corresponsabilità

Art. 7

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Corresponsabilità

In vigore dal 14 mar 1990
1.I produttori che ritirano dalla produzione almeno il 30% dei loro seminativi sono esonerati, per un quantitativo di 20 tonnellate, dal prelievo di corresponsabilità di cui all' del regolamento CEE n. 2727/75, nonché dal prelievo di corresponsabilità supplementare di cui all'art. 4-ter, paragrafo 2 dello stesso regolamento. Le modalità di applicazione di tale esenzione sono state determinate con decreto ministeriale n. 242 del 13 giugno 1989.
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urn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto.ministeriale:1990-02-08;35#art-7