Art. 1 · Finalità generali

Art. 1

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Finalità generali

In vigore dal 14 mar 1990
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 797/85 del 12 marzo 1985 concernente il miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole; Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 1094/88 del 25 aprile 1988 ed il regolamento del Consiglio n. 1609/89 del 29 maggio 1989 che hanno modificato il regolamento CEE n. 797/85 per quanto riguarda il ritiro di seminativi dalla produzione, l'estensivizzazione e la riconversione della produzione nonché gli aiuti all'imboschimento; Visto il regolamento CEE della Commissione n. 1272/88 del 29 aprile 1988 che fissa le modalità di applicazione del regime di aiuti per incoraggiare il ritiro di seminativi dalla produzione; Visto il regolamento CEE della Commissione n. 1273/88 del 29 aprile 1988, che stabilisce i criteri applicabili per la delimitazione delle regioni o zone che possono essere esentate dai regimi di messa a riposo di seminativi, di estensivizzazione e di riconversione della produzione; Visti i decreti ministeriali 12 e 26 settembre 1985 e 26 marzo 1986 recanti disposizioni nazionali di attuazione del regolamento CEE n. 797/85; Visto il telex 12 giugno 1989 con il quale la Commissione CEE ha chiarito che in applicazione delle disposizioni dell', lettera b) del regolamento CEE del Consiglio n. 1094/88 le modalità finanziarie e le conseguenti rendicontazioni devono far capo all'organismo d'intervento; Visto il proprio decreto n. 34 del 16 gennaio 1989 e considerata la necessità di sostituirlo con il presente provvedimento a valere dalla campagna 1989-90 per tener conto dell'esperienza acquisita durante la prima campagna di applicazione del regime di aiuti e delle modifiche, nonché dei chiarimenti relativi alla normativa comunitaria; Visto l' del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che trasferisce alle regioni le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti delle Comunità europee, nelle materie di loro competenza; Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, con cui sono state stabilite sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20 gennaio 1990; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 640 del 23 ottobre 1989; ADOTTA il seguente regolamento: . Finalità generali 1. Il presente decreto ha lo scopo di adattare alla realtà nazionale le disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio delle Comunità europee in data 12 marzo 1985, limitatamente al previsto regime di aiuti per il ritiro di seminativi dalla produzione. 2. L'intervento è attuato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste (in appresso denominato Ministero), dal Ministero del tesoro, dalle regioni a statuto ordinario, dalle regioni a statuto speciale, dalla provincia autonoma di Bolzano e dall'AIMA. 3. La provincia autonoma di Trento è esentata dall'applicazione del regime di ritiro dei seminativi dalla produzione ai sensi del regolamento CEE n. 1273/88.
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Pro

urn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto.ministeriale:1990-02-08;35#art-1