Art. 6 · Importo dell'aiuto

Art. 6

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Importo dell'aiuto

In vigore dal 14 mar 1990
1. Ai soggetti di cui all' che ne facciano domanda e che si impegnino a ridurre di almeno il 20% la produzione dei prodotti di cui all' è concesso, per un quinquennio e fatto salvo quanto previsto dal seguente comma 2, l'aiuto di cui al successivo comma 3. 2. L'importo dell'aiuto per ettaro è così determinato in ECU per singolo prodotto secondo i metodi seguenti: Delle tecniche di produzione Quantitativo biologiche altre --- --- --- Prodotti da colture annuali: - aziende di pianura....... 160 180 170 - aziende di altre zone.... 135 150 145 Prodotti da colture perenni: - olio d'oliva (oliveti specializzati)........... 260 300 280 - agrumi................... 780 900 840 - altra frutta............. 520 600 560 (Minore o uguale a)40 hl....... 150 da 41 a 70 hl....... 350 - vino da 71 a 160 hl...... 500 (Maggiore di)160 hl............ 600 Prodotti da allevamenti: - carni bovine............. 210 65 - carni ovine e caprine.... 185 55 3. L'importo dell'aiuto annuo per le produzioni zootecniche è determinato in ECU e per UBA effettivamente ridotta nel caso del metodo quantitativo; per UBA esistente prima dell'impegno nel caso del metodo delle tecniche di produzione. 4. Con successivi provvedimenti saranno definite le tecniche di produzione biologiche ed emanate le disposizioni relative alle modalità di pagamento. Il pagamento dell'aiuto sarà effettuato entro il 31 dicembre successivo al termine di ogni annata agraria, fatto salvo il rinvio all'esercizio finanziario successivo per comprovate esigenze di bilancio; il rinvio, comunque, non potrà essere protratto oltre il 31 marzo. .
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urn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto.ministeriale:1990-02-08;34#art-6