Art. 4
4 / 10Modalità di estensivizzazione della produzione
In vigore dal 17 mar 1991
1. La riduzione della produzione è realizzata dal beneficiario applicando il metodo quantitativo e/o il metodo delle tecniche di produzione, previsti dall' del regolamento CEE n. 4115/88.
2. Ai sensi dell' del regolamento CEE della Commissione n. 4115/88, la riduzione della produzione deve essere documentata dal beneficiario nel modo seguente, fatte salve le altre indicazioni richieste dal medesimo regolamento:
A) Nel caso di applicazione del metodo quantitativo, il beneficiario deve produrre in allegato alla domanda:
1) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardante i dati (almeno superfici e rese unitarie) relative agli ordinamenti praticati dall'azienda nelle campagne comprese nel periodo di riferimento del prodotto in questione;
2) idonei documenti aziendali relativi alle campagne comprese nel periodo di riferimento del prodotto in questione, fatture e autofatture, per comprovare il livello annuo normale di produzione dell'azienda;
3) programma di massima relativo all'estensivizzazione della produzione attinente all'impegno. Alla fine di ogni campagna, analogamente a quanto previsto ai precedenti punti 1 e 2, lettera A), il beneficiario deve produrre idonei documenti relativi alle campagne per le quali viene richiesto l'aiuto all'estensivizzazione, per comprovare la riduzione della produzione. Per gli aiuti riguardanti il settore delle carni bovine, ovine e caprine, il beneficiario deve produrre in allegato alla domanda:
4) idonea documentazione relativa alla composizione media della mandria (o gregge) ed al numero di unità costituente la mandria, nel periodo di riferimento, quale inventario della consistenza del bestiame;
5) programma di massima dell'estensivizzazione della produzione relativo all'impegno. Alla fine di ogni quinquennio considerato, il beneficiario deve produrre in allegato alla domanda idonea documentazione relativa alla macellazione o all'esportazione delle unità di bestiame di cui all'impegno di riduzione sottoscritto.
B) Nel caso di applicazione delle tecniche di produzione, il beneficiario deve produrre in allegato alla domanda:
1) la stessa documentazione di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 della lettera A) del presente comma 2;
2) programma relativo all'estensivizzazione della produzione, con la descrizione dettagliata delle tecniche e delle quantità relative al periodo di riferimento, nonché di quelle relative all'estensivizzazione della produzione di cui all'impegno;
3) per il settore delle carni bovine, ovine e caprine è richiesta anche idonea documentazione comprovante il peso vivo e morto degli animali nel periodo di riferimento e nel periodo relativo all'impegno di riduzione della produzione. Alla fine di ogni campagna e di ogni quinquennio considerato dagli allevatori beneficiari deve essere prodotta idonea documentazione comprovante il peso vivo ed il peso morto degli animali nel periodo relativo al quinquennio considerato;
4) in caso di ricorso alla riduzione dei consumi intermedi, l'agricoltore o l'allevatore è tenuto a produrre (allegati alla domanda o alla fine di ogni campagna o periodo considerato dagli allevatori) oltre ad idonei documenti aziendali o fatture di acquisto, che permettano il confronto tra le quantità di prodotti impiegati nel periodo di riferimento e quelle relative all'impegno di riduzione della produzione, anche l'elenco completo dei fornitori, presso i quali ha acquistato i prodotti sia nel periodo di riferimento che nel periodo relativo all'impegno, corredato di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il richiedente attesta di aver indicato tutti i fornitori relativi a tutti gli acquisti effettuati dei prodotti in questione.
3. A partire dalla campagna 1990-91, le regioni e le province autonome, ai sensi dell' del regolamento n. 4115/88, stabiliscono le tecniche che consentono normalmente di ridurre la produzione di almeno il 20% anche in ragione delle condizioni locali.
Le amministrazioni citate comunicano tempestivamente al Ministero l'elenco delle tecniche di produzione ammesse, con le relative motivazioni per la prevista autorizzazione della Commissione CEE.
4. A partire dalla compagna 1990-91 le regioni e le province autonome possono fissare, in caso di particolari situazioni debitamente comprovate, condizioni specifiche per la concessione dell'aiuto per le zone dove le produzioni o i sistemi di produzione sono già estensivi. In tal caso comunicano tempestivamente al Ministero le decisioni adottate per la prevista autorizzazione della Commissione.
5. La riduzione della produzione non può essere realizzata diminuendo le superfici, come specificato dall', paragrafo 1, comma 2, del regolamento CEE n. 4115/88; tuttavia, i regimi di aiuto per l'estensivizzazione, per il ritiro di seminativi dalla produzione e per l'abbandono definitivo delle superfici viticole sono applicabili contemporaneamente nella stessa azienda su superfici di- verse.
6. Quando si applica il metodo quantitativo, per ciascuno dei prodotti cui si riferisce l'impegno, la riduzione della produzione deve risultare di almeno il 20% rispetto alla produzione complessiva di quel prodotto, realizzato dall'azienda nel periodo di riferimento.
In casi eccezionali, giustificati da comprovate avversità atmosferiche è ammesso il superamento del livello annuale di produzione del 10% rispetto all'impegno assunto dall'agricoltore, fermo restando che la media annua della produzione calcolata su base quinquennale deve risultare conforme all'impegno sottoscritto.
7. Quando si applicano i metodi delle tecniche di produzione adottati dalle amministrazioni di cui all', paragrafo 3, i richiedenti devono applicare tali tecniche agronomiche e zootecniche per l'intero periodo relativo all'impegno.
Note all'articolo
- Il Decreto 19 febbraio 1991, n. 64 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " A parziale modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste n. 34 dell'8 febbraio 1990 (Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1990, n. 48) per la campagna 1990-91 l'introduzione del metodo delle tecniche di produzione, nel settore vegetale e nel settore zootecnico, ai sensi dell'art. 4, primo comma, e' sospesa." Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che " E' altresi' sospesa la disposizione del quarto comma dello stesso articolo."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto.ministeriale:1990-02-08;34#art-4