Art. 9 · Erogazione delle agevolazioni per stato di avanzamento

Art. 9

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Erogazione delle agevolazioni per stato di avanzamento

In vigore dal 2 lug 1989
1. L'erogazione delle agevolazioni avviene sulla base degli stati di avanzamento dei lavori; ciascun avanzamento deve riguardare categorie o lotti d'opera individuabili per quanto attiene le opere murarie, nonché brevetti e licenze e macchinari, impianti ed attrezzature acquistati e presenti nello stabilimento. 2. In corrispondenza alla richiesta di erogazioni per stati di avanzamento potranno essere effettuati specifici controlli delle opere eseguite e/o dei brevetti e licenze e dei macchinari, impianti ed attrezzature presenti nello stabilimento, sulla base della documentazione tecnica fornita e della dichiarazione, sostitutiva dell'atto notorio, dell'imprenditore o del legale rappresentante della società, che attesti sia l'importo delle opere, dei brevetti, delle licenze e dei macchinari, impianti ed attrezzature acquistati e presenti, sia che le ditte fornitrici non hanno acquisito, nè acquisiranno sui macchinari, impianti ed attrezzature da essi forniti, alcun diritto di prelazione o patto di riserve dominio. Ai fini delle erogazioni parziali si prescinderà dall'acquisizione della documentazione di spesa quietanzata; documentazione che comunque sarà presentata unitamente a quella finale giusta l'. Ove ne venga fatta espressa e motivata richiesta dall'imprenditore, si potrà procedere, previa acquisizione di eventuale, adeguata garanzia, all'erogazione delle agevolazioni a fronte di fatture di acconto quietanzate per macchinari, impianti ed attrezzature di particolare complessità in corso di costruzione presso i fornitori. 3. L'erogazione del finanziamento agevolato per scorte può avvenire anche sulla base degli stati di avanzamento; l'Istituto acquisisce, in vista della erogazione, idonea garanzia sulla destinazione finale del finanziamento stesso all'acquisto delle scorte. Dopo l'ultimazione degli investimenti, dovrà essere acquisita a cura dell'Istituto, idonea documentazione finale di spesa relativa all'acquisto delle scorte. 4. Ai fini della verifica della realizzazione dello investimento in scorte, e indipendentemente dalle modalità dell'erogazione del finanziamento relativo, potranno essere acquisiti i bilanci, e/o situazioni contabili sottoscritte dal legale rapprentante della società, dai quali potrà desumersi l'investimento realizzato risultante dal confronto nel tempo delle voci corrispondenti negli stessi bilanci e/o situazioni contabili. 5. Per le erogazioni, ancorchè relative al solo contributo in conto capitale e ricollegabili agli stati di avanzamento, l'Agenzia si avvale degli Istituti di credito, presso i quali provvederà all'accensione di conti sui quali saranno imputati i pagamenti a favore dell'operatore. A tale scopo l'Agenzia e gli Istituti di credito stipulano apposite convenzioni. 6. Gli Istituti, se sono stati concessi sia il contributo sia il credito agevolato, cureranno che le erogazioni del contributo avvengano in concomitanza con le erogazioni del credito agevolato. 7. Gli Istituti di credito erogano, relativamente ad iniziative da non sottoporre al CIPI, per ogni stato di avanzamento il 70% della quota di contributo in conto capitale riferibile allo stesso stato di avanzamento in modo che, a saldo, - salvo quanto stabilito dal successivo - eseguiti i controlli finali di cui al successivo , potrà essere liquidato il 30%. 8. Gli Istituti di credito liquidano, relativamente ad iniziative da sottoporre al CIPI, per ogni stato di avanzamento il 90% della quota di contributo in conto capitale riferibile allo stesso stato di avanzamento ed erogano una somma pari all'80% della quota suindicata in modo che, a saldo - e, quindi, dopo l'erogazione dell'ulteriore quota del 10% in applicazione dell', comma 3 -, eseguiti i controlli finali di cui al successivo , potrà essere liquidato il rimanente 10%. 9. Fino alla stipulazione delle convenzioni previste dal precedente comma 5, l'erogazione sarà effettuata secondo le disposizioni delle vigenti convenzioni, relative ai rapporti tra l'Agenzia e gli Istituti di credito a medio termine, o stipulate in base all', comma 11, della legge 6 marzo 1986, n. 64. 10. L'Agenzia, fino alla stipulazione delle convenzioni previste dal precedente comma 5, si conformerà alle norme di cui ai commi 6, 7 e 8.
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