Art. 7 · Spese ammissibili

Art. 7

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Spese ammissibili

In vigore dal 2 lug 1989
1. Le voci di spesa ammissibili al netto dell'IVA - ivi comprese quelle necessarie per la progettazione, studi di fattibilità, di massima e di valutazione d'impatto ambientale nonché per collaudi di legge - in misura congrua, in rapporto alla tipologia dell'iniziativa, comprendono: a) oneri per la concessione edilizia; b) opere murarie e assimilate, infrastrutture specifiche aziendali e sistemazione del terreno a carico dell'operatore; c) impianto di uffici direzionali, amministrativi e tecnici, anche se comuni a più imprese, purchè realizzati nei territori di cui all' del T.U. 6 marzo 1978, n. 218, ivi compresi gli immobili relativi agli stessi uffici. Le relative spese saranno ammesse alle agevolazioni limitatamente alla parte proporzionata all'attività produttiva e al numero degli addetti da occupare negli uffici e negli immobili suindicati; d) impianto di uffici e creazione di una rete distributiva, anche comuni a più imprese e anche se realizzati all'estero, purchè riferiti e proporzionati alla commercializzazione di beni prodotti nel Mezzogiorno e provenienti da cicli produttivi delle imprese richiedenti. Le relative spese possono anche essere disgiunte da specifici programmi di investimento e sono da considerare come ammodernamento dell'apparato produttivo preesistente. Se gli uffici e le reti distributive siano realizzati all'esterno di comuni, ove sono localizzati gli impianti produttivi, le relative spese vengono valutate autonomamente ai fini della determinazione delle misure delle agevolazioni. Le spese ammissibili riguardano le opere murarie, ivi comprese quelle relative agli uffici, riferite ad esempio ad impianti di stoccaggio, sale di esposizione e simili, le attrezzature come quelle di collegamento informatico e telematico e apparecchiature elettrocontabili, nonché i macchinari di movimentazione interna non muniti di targa. Sono esclusi dalle agevolazioni i punti di vendita al dettaglio; e) brevetti e licenze concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per le attività produttive svolte nel Mezzogiorno. Le relative spese di acquisto devono risultare compatibili con il conto economico relativo all'iniziativa agevolata e non possono essere sostenute con versamenti differiti come quelli relativi a percentuali su fatturato, royalties e simili. I brevetti e licenze non possono formare oggetto di trasferimento per un periodo di almeno 5 anni dalla data di acquisto; f) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, comprese adeguate apparecchiature elettrocontabili e i mezzi mobili necessari per il completamento del ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purchè dimensionati alla effettiva produzione, indentificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni; g) acquisto di programmi informatici (c.d. software) commisurato alle esigenze produttive dell'impresa. 2. Limitatamente alla concessione del credito agevolato, tra le spese ammissibili sono altresì comprese quelle relative all'acquisto del terreno, delle scorte - sia in magazzino che in corso di lavorazione - di materie prime ed ausiliarie e di semilavorati. La quota delle scorte predette, nel limite massimo di 40 per cento degli investimenti fissi e in misura adeguata alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e all'attività dell'impresa, sarà calcolata, salve maggiori esigenze documentate dall'imprenditore, sulla base di parametri, distinti per settori e rami industriali, che saranno definiti in apposito decreto ministeriale. In attesa dell'emanazione del predetto decreto la quota delle scorte ammissibili al finanziamento a tasso agevolato è determinata sulla base dei vigenti criteri. 3. Gli investimenti fissi, da valutare per la concessione delle agevolazioni nel caso di ampliamento, riattivazione, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione, sono costituiti dalle immobilizzazioni tecniche, al netto dei relativi ammortamenti e delle rivalutazioni per conguagli monetari. I beni, oggetto di locazione finanziaria, utilizzati nell'impresa, nonché gli investimenti relativi ad altre entità produttive, da valutare unitariamente, in base all'art. 79 del T.U. 6 marzo 1978, n. 218, è al punto 10 della deliberazione CIPE in data 31 maggio 1977, sono da computare ai fini della determinazione dell'ammontare dell'investimento fisso. Tale accertamento viene effettuato sulla base del bilancio, del libro dei cespiti da ammortizzare e/o delle scritture della contabilità dell'impresa, ad epoca immediatamente anteriore all'inizio della realizzazione del programma di investimento. I distinti investimenti fissi preesistenti relativi agli impianti, da considerare unitariamente in base al citato art. 79 e al punto 10 della delibera CIPE, sono accertati con riferimento all'epoca indicata sopra e con il criterio fissato nel precedente , comma 3. 4. Le spese che, in base alla data delle relative fatture, risultino sostenute anteriormente ai due anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, sono escluse dalla concessione delle agevolazioni medesime e concorrono alla determinazione del valore dell'investimento preesistente. 5. Per le variazioni di spesa intervenute nel corso della realizzazione del progetto, ivi comprese quelle derivanti da puntualizzazioni dello stesso, ovvero conseguenti a modifiche anche sostanziali del programma, l'Agenzia, semprechè non sia stata presentata la documentazione finale di spesa e tenuto conto della relazione istruttoria integrativa dell'Istituto di credito, dispone l'integrazione o la sostituzione del provvedimento di concessione a suo tempo emesso. 6. Relativamente alle iniziative da sottoporre al CIPI, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sulla base dell'istruttoria integrativa compiuta dagli Istituti e trasmessa all'Agenzia, propone al CIPI le variazioni per le conseguenti determinazioni. 7. L'Agenzia, nelle ipotesi di integrazioni del provvedimento di concessione, previste dai commi 5 e 6, continua ad erogare le somme già concesse, in rapporto alle parti di programma rimaste invariate, nel limite globale delle spese ammesse all'agevolazione. 8. Nel caso in cui l'imprenditore modifichi, nel corso della realizzazione del programma di investimento, l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di prodotti finali merceologicamente diversi da quelli indicati nel programma originario già approvato, dovrà essere presentata una nuova domanda restando escluse dalla determinazione delle agevolazioni le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti la presentazione della stessa. 9. Qualora le modifiche apportate nel corso della realizzazione del programma di investimento determinino la riduzione della capacità produttiva prevista originariamente, l'Agenzia procede alla riliquidazione delle agevolazioni indicate nel provvedimento di concessione semprechè il programma risulti economicamente valido nella nuova configurazione e nel termine di 24 mesi dalla comunicazione del provvedimento di concessione abbia raggiunto un avanzamento pari almeno al 20% degli investimenti. 10. Per le iniziative che non hanno raggiunto nel predetto termine di 24 mesi, un avanzamento pari almeno al 20% degli investimenti fissi previsti, il provvedimento decade automaticamente e le agevolazioni concesse sono sospese; l'imprenditore potrà formulare a tutti gli effetti - compresi quelli della decorrenza del biennio relativo alla determinazione delle spese ammissibili - una nuova domanda di agevolazione e in tal caso l'Agenzia procederà al conguaglio del contributo in conto capitale eventualmente già concesso ed erogato e del finanziamento a tassa agevolato, fermi restando patti e condizioni per le operazioni di finanziamento già stipulate. Nel caso in cui l'operatore non porti a compimento l'investimento, l'Agenzia procederà al recupero delle agevolazioni.
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