Art. 3
3 / 18Istruttoria unificata della domanda di contributo in conto capitale e/o di credito agevolato
In vigore dal 2 lug 1989
1. L'Istituto di credito a medio termine che riceve la domanda di contributo in conto capitale e/o di credito agevolato, procede ad un'unica istruttoria rivolta a valutare l'ammissibilità e congruità delle spese indicate nella domanda, la validità tecnico-economica dell'iniziativa con particolare riferimento alla redditività, la validità del piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa e della sua normale gestione, nonché la consistenza patrimoniale e finanziaria dell'operatore; l'istruttoria deve altresì riferirsi alle prospettive di mercato, agli effetti occupazionali del progetto, ai preventivi finanziari ed economici ed agli obiettivi da realizzare in termini di capacità produttiva e di produzione conseguibili.
2. Per quanto concerne la disponibilità dell'operatore l'Istituto accerterà a sua cura che i mezzi propri disponibili da destinare all'iniziativa non siano inferiori al 30% degli investimenti fissi; la dimostrazione delle relative acquisizioni potrà avvenire gradualmente, in relazione agli stati di avanzamento dell'iniziativa.
3. Per quanto riguarda l'investimento fisso preesistente l'Istituto di credito ne accerterà l'ammontare tenendo conto sia delle spese sostenute e/o da sostenere per il completamento dei precedenti programmi, che non siano ancora ultimati alla data di inizio del nuovo investimento, sia dei beni acquisiti all'azienda in base a locazione finanziaria, sia degli investimenti relativi ad unità produttive, da valutare unitariamente, giusta l'art. 79 del T.U. 6 marzo 1978, n. 218, e il punto 10 della delibera CIPE del 31 maggio 1977.
4. Relativamente alle iniziative, che realizzano o raggiungono investimenti da sottoporre all'esame del CIPI, l'Istituto di credito acquisisce, da parte delle Amministrazioni pubbliche competenti, notizie sull'esistenza o meno delle opere infrastrutturali di uso collettivo, necessarie per la localizzazione territoriale e ambientale dell'iniziativa, sulle caratteristiche delle stesse opere e sugli eventuali tempi di realizzazione.
5. Gli organi deliberanti dell'Istituto a conclusione dell'istruttoria ne approvano le risultanze, anche nel caso in cui viene richiesto il solo contributo in conto capitale; l'Istituto invia una apposita relazione istruttoria ed i risultati della medesima, unitamente alla delibera di finanziamento - nei casi in cui è richiesto dall'operatore - con la documentazione prescritta dalla disciplina dei rapporti tra Agenzia e Istituto o di quella prevista nell'allegato al presente decreto, all'Agenzia, nonché al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno qualora le istruttorie riguardino iniziative da sottoporre all'esame del CIPI.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministro.interventi.straordinari.mezzogiorno:decreto.ministeriale:1989-05-03;233#art-3