Art. 2 · Documentazione da allegare alla domanda di agevolazioni Ammissione all'istruttoria

Art. 2

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Documentazione da allegare alla domanda di agevolazioni Ammissione all'istruttoria

In vigore dal 2 lug 1989
(Documentazione da allegare alla domanda di agevolazioni Ammissione all'istruttoria) 1. La domanda, accompagnata dalla documentazione indicata nell'allegato al presente decreto con la precisazione che l'operatore intende usufruire di una sola o entrambe le agevolazioni finanziarie, deve contenere informazioni sui promotori e sull'iniziativa, nonché indicazioni di eventuali richieste, per il medesimo programma di investimento, di agevolazioni finanziarie previste da altre norme statali, regionali o comunitarie, conformemente alle richieste contenute nel modulo di cui al comma 1 del precedente . 2. In caso di ampliamento, riattivazione, ammodernamento, ristrutturazione o riconversione, devono essere indicati: a) gli investimenti preesistenti, calcolati alla data di inizio del programma, al netto degli ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio monetario ivi compresi quelli realizzati in base a locazione finanziaria e quelli relativi ad altre unità produttive, da valutare unitariamente, giusta l'art. 79 del T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e il punto 10 della delibera CIPE del 31 maggio 1977; b) devono essere altresì indicate la data dell'inizio dei lavori per l'attuazione del nuovo programma, o quella prevista, se il programma non è stato ancora avviato, nonché le eventuali richieste per il medesimo programma di investimento, di altre agevolazioni finanziarie statali, regionali, comunitarie. 3. Nel caso in cui l'investimento precedente non sia ancora ultimato, può essere ugualmente presentato il programma di spesa relativo alla riattivazione, all'ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione o riconversione dell'impianto, semprechè sia configurabile uno specifico programma di investimento autonomo e distinto dal precedente e giustificato da obiettive esigenze. In tale ipotesi ai fini della determinazione degli scaglioni di investimenti fissi riconoscibili al nuovo programma, si terrà conto della somma degli investimenti fissi preesistenti calcolati ad epoca immediatamente anteriore l'inizio della realizzazione del nuovo programma di investimenti - al netto degli ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio monetario - e degli investimenti programmati per il completamento del precedente piano di investimenti, ivi compresi quelli in corso di realizzazione. 4. La domanda è ammessa all'istruttoria quando è redatta sul modulo di cui all', comma 1, completo in tutte le sue parti ed accompagnato dalla documentazione di cui all'allegato. Qualora l'Istituto di credito ritenga che la documentazione sia carente, è tenuto a chiederne la necessaria integrazione entro 30 giorni dalla ricezione della domanda. 5. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni delle spese sostenute nei due anni precedenti la presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni medesime, si fa riferimento alla data di presentazione o a quella apposta con timbro postale sul plico raccomandato, purchè la domanda, presentata o contenuta nel plico risulti compiutamente redatta sull'apposito modulo, anche se non corredata dalla documentazione di cui all'allegato. Qualora l'istante si rivolga nel corso dell'istruttoria ad altro Istituto di credito il biennio è calcolato in base alla domanda originaria, purchè si tratti sempre della medesima iniziativa.
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urn:nir:ministro.interventi.straordinari.mezzogiorno:decreto.ministeriale:1989-05-03;233#art-2