Art. 16
16 / 18Procedimenti pendenti
In vigore dal 2 lug 1989
1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti pendenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e instaurati sulla base della legge 1 marzo 1986, n. 64.
2. Le disposizioni di cui all' del presente decreto si applicano anche agli accertamenti relativi ad iniziative già realizzate, anche in base alle norme anteriori alla legge 1 marzo 1986, n. 64, e per le quali, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, sia stato già concesso il contributo, senza che sia stato nominato il collaudatore o la commissione di collaudo, nomina cui l'Agenzia provvederà prima che sia esibita la documentazione finale di spesa.
3. Sono fatte salve le domande, presentate anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, compilate in conformità a moduli concordati tra Agenzia e Istituti di credito, in attuazione della convenzione stipulata tra gli stessi organismi e approvata dal Comitato di gestione dell'Agenzia con delibera 15 aprile 1987, n. 2965.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministro.interventi.straordinari.mezzogiorno:decreto.ministeriale:1989-05-03;233#art-16