Art. 12
12 / 18Documentazione di spesa
In vigore dal 2 lug 1989
1. La documentazione finale di spesa deve consistere in fatture e documentazioni fiscalmente regolari in originale quietanzate - o in copia autenticata - e copia, ed è valida per la erogazione a saldo del contributo in conto capitale.
2. Per i macchinari, gli impianti e le attrezzature, qualora non risulti dal contesto delle fatturazioni o documentazioni, dovrà esibirsi apposita dichiarazione, rilasciata sotto la responsabilità del fornitore o del rappresentante legale della società fornitrice, attestante che i macchinari, gli impianti e le attrezzature sono nuovi di fabbrica.
3. Sempre che ne venga fatta esplicita preventiva richiesta, la spesa può essere documentata con elenchi di fatture o di altri titoli, al netto dell'IVA, riportanti le componenti tecniche ed economiche della spesa, per i quali un attestato notarile, od una dichiarazione sostitutiva di notorietà dell'imprenditore o del legale rappresentante della società, dichiari la conformità ai documenti originali. Dovrà comunque essere presentata la dichiarazione prevista nel comma precedente.
4. Con la medesima procedura possono essere accettati elaborati anche meccanografici di contabilità industriale, sempre che gli stessi, al netto dell'IVA, contengano precisi riferimenti per risalire alla natura delle spese ed alla componenti tecniche ed economiche, nonché elaborati informatizzati.
5. Gli elaborati e gli elenchi, previsti nel comma precedente, debbono essere accompagnati da una dichiarazione giurata dall'impenditore o del rappresentante legale della società, attestante che le spese ed i conti esposti riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti relativi all'impianto oggetto della domanda di agevolazioni, che le forniture sono state pagate a saldo, che i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature sono "nuovi di fabbrica" e inoltre la conformità degli elaborati e degli elenchi ai documenti originali.
6. Nel caso l'operatore costruisca in proprio impianti o macchinari, produrrà commesse interne di lavorazioni con l'indicazione dei materiali impiegati, delle ore effettivamente utilizzate e corredate da idonea documentazione.
7. La documentazione finale, vistata dall'Istituto istruttore, viene trasmessa per il controllo all'Agenzia; nel trasmettere tale documentazione l'Istituto dovrà evidenziare le sostanziali variazioni intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto preso a base della istruttoria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministro.interventi.straordinari.mezzogiorno:decreto.ministeriale:1989-05-03;233#art-12