Art. 10
10 / 18Erogazione in anticipazione del contributo in conto capitale
In vigore dal 2 lug 1989
1. L'erogazione dell'anticipazione del contributo in conto capitale di cui all', comma 12, della legge 1 marzo 1986, n. 64, è effettuata secondo le modalità fissate nel precedente , commi 5 e 9.
2. Detta anticipazione è pari al 50% del contributo in conto capitale per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a dieci miliardi di lire.
3. Per le iniziative che realizzino a raggiungano investimenti fissi compresi fra i dieci miliardi ed il limite massimo dello scaglione di cui alla lettera b) del comma 7 dell' della legge 1 marzo 1986 n. 64, l'anticipazione è erogata nella misura del 50% del contributo in conto capitale per i primi 10 miliardi di lire e del 25% sulla parte eccedente.
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Prourn:nir:ministro.interventi.straordinari.mezzogiorno:decreto.ministeriale:1989-05-03;233#art-10