Art. 8 · DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI ATTIVITÀ DOCUMENTABILE (Art. 14 della legge 10 febbraio 1962 n. 57; Art. 18 lett. b) della legge 8 agosto 1977 n. 584)
Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori

Art. 8

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DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI ATTIVITÀ DOCUMENTABILE (Art. 14 della legge 10 febbraio 1962 n. 57; Art. 18 lett. b) della legge 8 agosto 1977 n. 584)

In vigore dal 28 mag 1989
DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI ATTIVITÀ DOCUMENTABILE ( della legge 10 febbraio 1962 n. 57; lett. b) della legge 8 agosto 1977 n. 584) 1. Il periodo di attività da prendere in esame è quello corrispondente al quinquiennio antecedente la data della domanda del provvedimento di iscrizione o modifica di iscrizione. 2. I lavori da valutare sono quelli iniziati ed ultimati nel periodo di cui al precedente paragrafo, ovvero la parte di essi ultimata nel quinquiennio per il caso di lavori iniziati in epoca precedente, nonché la sola parte eseguita nel caso di lavori in corso di esecuzione alla data della domanda. Possono essere considerati i lavori già utilizzati per istanze precedenti, purchè si tratti di lavori rientranti nel quinquiennio antecedente la data della domanda. 3. Per il caso di lavori iniziati prima del quinquiennio, verrà stralciato l'importo relativo al periodo anteriore presumendo un avanzamento lineare degli stessi. 4. I relativi certificati dovranno contenere la espressa dichiarazione che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, dovrà essere indicato il loro esito.
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