Art. 26 · NORME PROCEDURALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELIBERANTI DELL'ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI (Art. 9 della legge 3 gennaio 1978, n. 1)
Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori

Art. 26

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NORME PROCEDURALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELIBERANTI DELL'ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI (Art. 9 della legge 3 gennaio 1978, n. 1)

In vigore dal 28 mag 1989
NORME PROCEDURALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELIBERANTI DELL'ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI ( della legge 3 gennaio 1978, n. 1) 1. A cura delle competenti Segreterie, le convocazioni sono inviate ai singoli componenti il Comitato, almeno 10 giorni prima della data della riunione, unitamente all'ordine del giorno ed ai fascicoli relativi agli argomenti da relazionare. 2. L'ordine del giorno relativo agli argomenti da esaminare in ogni singola riunione deve essere formato con l'osservanza delle date di arrivo nella sede competente dei relativi fascicoli, completi della documentazione di rito, salvo i casi di obiettiva urgenza, puntualmente motivati. 3. La documentazione relativa agli argomenti da esaminare deve essere posta a disposizione di tutti i componenti il Comitato che intendano prenderne visione nei 10 giorni precedenti la data della convocazione. 4. I relatori, designati dai Presidenti dei comitati, debbono dettagliatamente compilare in ogni sua parte, e sottoscrivere in modo chiaro e leggibile; il foglio di relazione, di cui all'allegato n. 2. 5. Le riunioni dei Comitati sono valide con la partecipazione di un terzo dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza.
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