Art. 21 · PERIODICITÀ DELLA REVISIONE
Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori

Art. 21

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PERIODICITÀ DELLA REVISIONE

In vigore dal 28 mag 1989
PERIODICITÀ DELLA REVISIONE 1. La revisione delle iscrizioni sarà effettuata a scadenza quinquennale, ovvero in occasione di ogni richiesta di aumento di importo o estensione di categorie od altra modificate riguardante l'impresa iscritta, con conseguente aggiornamento della data per la successiva revisione. 2. Non si procederà alla revisione nei soli casi di richieste concernenti variazioni della rappresentanza legale o della direzione tecnica che non comporti modifica di iscrizione, nonché di variazioni di denominazione o ragione sociale dell'impresa.
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urn:nir:ministero.lavori.pubblici:decreto.ministeriale:1989-03-09;172#art-rpl-21