Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori
Art. 20
20 / 28RIDUZIONE DI UFFICIO
In vigore dal 28 mag 1989
RIDUZIONE DI UFFICIO
Nel caso in cui l'impresa abbia relizzato nel quinquennio antecedente un fatturato quale indicato negli inferiore all'importo di cui all' della legge 15 novembre 1986 n. 768, la relativa iscrizione viene ridotta di ufficio all'importo anzidetto, con delibera dell'Organo competente.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavori.pubblici:decreto.ministeriale:1989-03-09;172#art-rpl-20