Art. 16 · CANCELLAZIONE NEI CASI PREVISTI DELL'ARTICOLO 21 n. 3 e n. 4 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1962 N. 57 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA
Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori

Art. 16

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CANCELLAZIONE NEI CASI PREVISTI DELL'ARTICOLO 21 n. 3 e n. 4 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1962 N. 57 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA

In vigore dal 28 mag 1989
CANCELLAZIONE NEI CASI PREVISTI DELL' n. 3 e n. 4 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1962 N. 57 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA 1. Nei casi di fallimento o di altra procedura concorsuale avente analoghi effetti a carico di imprese, di cessazione di attività formalmente registrata e di formale messa in liquidazione di società, il provvedimento di cancellazione dall'Albo dei Costruttori è adottato sulla base della certificazione degli Uffici competenti. 2. Le domande di cancellazione debbono essere presentate nelle forme di cui al precedente .
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urn:nir:ministero.lavori.pubblici:decreto.ministeriale:1989-03-09;172#art-rpl-16