Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori
Art. 14
14 / 28DIREZIONE TECNICA (art. 14 della legge 10 febbraio 1962 n. 57, come successivamente modificata - artt. 19, 20 n. 7 e 21 n. 5 della legge 10 febbraio 1962 n. 57, come successivamente modificata) (Circolare del Ministero dei lavori Pubblici 2 agosto 1985 n. 382).
In vigore dal 28 mag 1989
DIREZIONE TECNICA
( della legge 10 febbraio 1962 n. 57, come successivamente modificata - n. 7 e 21 n. 5 della legge 10 febbraio 1962 n. 57, come successivamente modificata)
(Circolare del Ministero dei lavori Pubblici 2 agosto 1985 n. 382).
1. La direzione tecnica è l'organo, costituito da uno o più soggetti, responsabile della conduzione tecnica dell'impresa; la direzione tecnica dell'impresa compie tutti gli adempimenti di carattere tecnico organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori da eseguire;
2. Titolari della direzione tecnica sono le persone investite dei poteri di cui al precedente paragrafo n. 1; essi possono coincidere con il legale rappresentante dell'impresa.
3. Salve le situazioni pregresse, almeno una persona nell'ambito della direzione tecnica deve essere dotata di adeguato titolo di studio, quale la laurea in ingegneria, architettura o geologia, il diploma di geometra od equivalente titolo di studio, ovvero del titolo professionale, inteso come esperienza acquisita nel settore delle costruzioni.
4. I soggetti designati all'incarico di direttore tecnico sprovvisti del titolo di studio di cui al precedente n. 3, debbono comprovare il loro titolo professionale, dimostrando di aver diretto lavori classificabili ai sensi del D.M. 25 febbraio 1982 n. 770, per conto di imprese di costruzione, con i poteri di cui al punto 1.
5. I soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese iscritte nell'Albo Nazionale dei Costruttori; essi debbono produrre una dichiarazione di unicità di incarico, resa nei modi di cui al precedente , in conformità all'allegato n. 3.
6. Entro gli importi previsti, l'inserimento nella direzione tecnica dell'impresa potrà consentire l'iscrizione o la modifica d'iscrizione nelle categorie di cui al D.M. 25 febbraio 1982 n. 770, soltanto nel caso in cui i soggetti designati abbiano svolto funzioni di direttore tecnico, per un periodo complessivo non inferiore ai due anni, per conto di una impresa iscritta nell'Albo Nazionale dei Costruttori.
Lo svolgimento delle funzioni di cui sopra deve essere dimostrato con l'esibizione di idonei certificati.
7. La valutazione dei lavori oggetto di direzione, da comprovare con la prescritta certificazione di cui all'allegato n. 1, è effettuata abbattendo ad un quarto l'importo complessivo di essi.
L'importo così ottenuto non potrà superare utilmente L. 1.5 Miliardi.
8. L'iscrizione nelle categorie di cui al D.M. 25 febbraio 1982 n. 770 deve essere collegata al direttore o ai singoli direttori tecnici che l'hanno consentita.
9. L'iscrizione può essere confermata per categorie ed importi corrispondenti, ovvero ridotta, sulla base di autonoma e specifica valutazione, se l'impresa provvede alla sostituzione del o dei direttori tecnici uscenti, con soggetti aventi analoga o minore idoneità.
10. Nel caso in cui l'impresa non provveda alla sostituzione del o dei direttori tecnici uscenti, si disporrà:
- la cancellazione delle iscrizioni nelle categorie ed importi corrispondenti, connessi alla presenza del o dei direttori tecnici uscenti;
- la conferma o la riduzione delle iscrizioni nelle categorie ed importi corrispondenti, nel caso in cui l'impresa dimostri di aver eseguito lavori rispettivamente di pari o minore importo nelle categorie in precedenza connesse alla direzione tecnica.
11. Nei casi in cui la variazione della direzione tecnica sia influente per la iscrizione conseguita, ovvero nel caso in cui la medesima sia costituita da una sola persona, l'impresa deve darne comunicazione all'Ispettorato Generale per l'Albo Nazionale dei Costruttori del Ministero dei Lavori Pubblici nonché ai Comitati Regionali territorialmente competenti, entro e non oltre trenta giorni dalla data dell'avvenuta variazione per le corrispondenti annotazioni sui certificati di iscrizione, pena la sospensione della efficacia della iscrizione per un periodo non inferiore ai tre mesi, o la cancellazione nei casi di accertata recidiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.lavori.pubblici:decreto.ministeriale:1989-03-09;172#art-rpl-14