Art. 11 · APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CATEGORIA PREVALENTE (Art. 1, 2 comma della legge 15 novembre 196 n. 768 art. 7 ultimo comma della legge 10 dicembre 1981 n. 741; art.9, 3 comma della legge 8 ottobre 1984 n. 687)
Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori

Art. 11

11 / 28

APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CATEGORIA PREVALENTE (Art. 1, 2 comma della legge 15 novembre 196 n. 768 art. 7 ultimo comma della legge 10 dicembre 1981 n. 741; art.9, 3 comma della legge 8 ottobre 1984 n. 687)

In vigore dal 28 mag 1989
APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CATEGORIA PREVALENTE (› comma della legge 15 novembre 196 n. 768 ultimo comma della legge 10 dicembre 1981 n. 741; art.9, 3› comma della legge 8 ottobre 1984 n. 687) 1. Per "Categoria prevalente" si intende la categoria di cui al D.M. 25 febbraio 1982 n. 770 che identifica l'opera da eseguire. 2. L'iscrizione nella categoria prevalente costituisce titolo necessario e sufficiente per l'ammissione alla gara, salvo che l'importo delle lavorazioni in ciascuna delle categorie specialistiche di cui al D.M. sopra citato superi il 20% del prezzo di appalto. 3. Le lavorazioni nelle categorie specialistiche di cui al D.M. 25 febbraio 1982 n. 770 da eseguire nell'ambito dell'appalto principale, dovranno essere realizzate da ditte iscritte nell'Albo Nazionale dei Costruttori in categorie ed importi adeguati, nel caso in cui l'impresa aggiudicataria non sia titolare di idonea iscrizione. 4. I lavoro eseguiti nelle categorie specialistiche di cui al precedente paragrafo, l'importo di ciascuno dei quali sia contenuto nel 20% del valore complessivo dell'opera, non costituiscono per l'impresa aggiudicataria titolo per la iscrizione nelle categorie corrispondenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.lavori.pubblici:decreto.ministeriale:1989-03-09;172#art-rpl-11