Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori
Art. 1
1 / 28COMITATI REGIONALE: Competenze (Art. 8 della legge 10 febbraio 1962 n. 57 come modificato dall'art. 4 della legge 15 novembre 1986 n. 768).
In vigore dal 28 mag 1989
REGOLAMENTO
PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA
DI ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI
COMITATI REGIONALE: Competenze
( della legge 10 febbraio 1962 n. 57 come modificato dall' della legge 15 novembre 1986 n. 768).
1. I Comitati Regionali per l'Albo Nazionale dei Costruttori sono competenti a deliberare sulle richieste di iscrizione o di modifica di iscrizione sino all'importo di L. 3 miliardi.
2. Essi esprimono parere non vincolante sulle richieste di provvedimenti di iscrizione per importo superiore a quello indicato nel precedente punto.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavori.pubblici:decreto.ministeriale:1989-03-09;172#art-rpl-1