Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 20 set 1988
1. Per le entità tecniche indipendenti o per i componenti valgono inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 29 marzo 1974 "Norme tecniche relative alla omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento".
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