Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 20 set 1988
1. Il detentore di una omologazione CEE riguardante una entità tecnica indipendente o di componente deve comunicare alla competente divisione del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, qualsiasi modifica apportata al tipo di entità o componente stesso. 2. La divisione di cui al comma precedente giudica se sul tipo di entità tecnica indipendente o di componente modificato debbano essere effettuate nuove prove e conseguentemente redatto nuovo verbale. 3. Se le prove, da espletare da parte dell'organo tecnico competente, hanno esito negativo, la modifica non è autorizzata.
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