Art. 5
5 / 9In vigore dal 20 set 1988
1. Il detentore di una omologazione CEE riguardante una entità tecnica indipendente o di componente deve comunicare alla competente divisione del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, qualsiasi modifica apportata al tipo di entità o componente stesso.
2. La divisione di cui al comma precedente giudica se sul tipo di entità tecnica indipendente o di componente modificato debbano essere effettuate nuove prove e conseguentemente redatto nuovo verbale.
3. Se le prove, da espletare da parte dell'organo tecnico competente, hanno esito negativo, la modifica non è autorizzata.
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Prourn:nir:ministero.trasporti:decreto.ministeriale:1988-06-30;386#art-5