Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 20 set 1988
1. Il detentore di una omologazione CEE di un tipo di entità tecnica indipendente o di componente è tenuto a rilasciare per ciascun esemplare di entità tecnica indipendente o di componente, costruito conformemente al tipo omologato, un certificato di conformità e ad apporre sull'esemplare stesso il proprio marchio di fabbrica o commerciale, l'indicazione del tipo e, se prescritto dall'apposito decreto, il numero di omologazione CEE. In quest'ultimo caso non è tenuto a compilare il certificato di conformità.
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