Art. 6
6 / 9In vigore dal 20 set 1988
1. A decorrere dal 1o ottobre 1988 a domanda del costruttore o del suo legale rappresentante le prescrizioni tecniche armonizzate di cui all'allegato I del presente decreto possono essere applicate in luogo delle corrispondenti prescrizioni italiane, al fine del rilascio dell'omologazione nazionale dei tipi di motocicli.
2. A decorrere dalle date fissate nella tabella che figura al punto 2.1.1. dell'allegato I non è ammesso il rilascio del certificato di cui all'allegato II per un tipo di motociclo che non risponde alle prescrizioni tecniche contenute nel presente decreto.
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