Art. 5
5 / 9In vigore dal 20 set 1988
1. I motocicli appartenenti a tipi per i quali uno Stato membro della CEE abbia certificato la rispondenza alle prescrizioni tecniche CEE, contenute nell'allegato I al presente decreto, non sono soggetti a verifiche e prove del livello sonoro, sia ai fini del rilascio della omologazione nazionale, sia ai fini del riconoscimento dell'idoneità alla circolazione ai sensi dell'art. 54 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
2. I motocicli in circolazione appartenenti ai tipi indicati al primo comma, che vengono sottoposti a misurazione del livello sonoro, sono considerati conformi alle disposizioni dell'art. 47 del testo unico sopra indicato, se il livello sonoro emesso nel corso della prova a distanza ravvicinata, eseguita con le modalità previste nel punto 2.2 dell'allegato I, non supera di oltre 5 dB (A) il livello di riferimento indicato al punto 5.2 del certificato CEE.
3. Per i motocicli appartenenti ai tipi indicati nel primo comma le prescrizioni del presente decreto sostituiscono quelle contenute negli articoli 214, 215, 283, 284, 285, 286, 287, 289 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.trasporti:decreto.ministeriale:1988-06-14;385#art-5