Art. 4
4 / 9In vigore dal 20 set 1988
1. Il costruttore o il suo legale rappresentante deve comunicare alla competente divisione della Direzione generale della motorizzazione civile del Ministero dei trasporti qualsiasi modifica di una degli elementi o di una delle caratteristiche di cui all'allegato I punto 1.1.
2. La divisione indicata al comma precedente giudica se sul tipo di veicolo modificato debbano essere effettuate nuove prove e conseguentemente redatto un nuovo verbale.
3. Se dalle prove, da espletare dall'organo tecnico competente, risulta che le prescrizioni del presente decreto non sono osservate, la modifica non è autorizzata.
4. Se le prove hanno esito favorevole, va consegnata all'interessato e trasmessa a tutti gli Stati membri della CEE una copia del certificato di modello corrispondente a quello riportato nell'allegato II al presente decreto, con l'indicazione del numero del telaio dell'ultimo motociclo prodotto in conformità del precedente certificato; se necessario va altresì indicato il numero di telaio del primo motociclo prodotto in conformità del nuovo certificato.
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