Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 20 set 1988
1. Il controllo della conformità della produzione con il tipo di motociclo che ha superato favorevolmente le prove previste dal presente decreto viene effettuato dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile, direttamente o a mezzo degli uffici periferici dipendenti, mediante sondaggio.
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