Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 20 set 1988
1. A richiesta del costruttore o del suo legale rappresentante e pre- via dichiarazione che per lo stesso tipo di motociclo non è stata inoltrata analoga domanda presso altro Stato membro della CEE, la competente divisione della Direzione generale della motorizzazione civile del Ministero dei trasporti rilascia il certificato, di modello corrispondente a quello indicato nell'allegato II, per i tipi di motociclo indicati nell' che siano stati sottoposti alle prove prescritte dal presente decreto. 2. Una copia del certificato indicato nel comma precedente, da compilare per ciascun tipo di motociclo che soddisfi o meno alle prescrizioni tecniche contenute nell'allegato I, va consegnata al richiedente e trasmessa a tutti gli Stati membri della CEE. 3. Copia del processo verbale va rilasciata, dall'organo tecnico che ha eseguito le prove, al richiedente.
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