Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 9 apr 1988
1. Gli ascensori elettrici in servizio privato installati ed in esercizio prima dell'entrata in vigore del presente decreto devono adeguarsi entro quattro anni dalla stessa data alle prescrizioni contenute nell'allegato II, qualora più restrittive rispetto alla normativa previgente.
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