Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 9 apr 1988
1. Per gli ascensori in servizio privato rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di cui agli , è consentita l'installazione secondo le normative ad esso preesistenti a condizione che i relativi progetti per ottenere l'autorizzazione prima della messa in servizio siano presentati all'amministrazione competente entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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